Il D.Lgs. 81/2008 all'articolo 71 stabilisce obblighi per il datore di lavoro nella gestione delle attrezzature di lavoro. La norma definisce attrezzatura di lavoro "qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto, inteso come il complesso di macchine, attrezzature e componenti necessari all'attuazione di un processo produttivo, destinato ad essere usato durante il lavoro".

L'articolo 71, comma 8 prevede che il datore di lavoro organizzi quattro tipologie distinte di intervento: le attrezzature di lavoro devono essere sottoposte a un controllo d'installazione; le attrezzature di lavoro devono essere sottoposte a un controllo dopo ogni nuovo montaggio; le attrezzature di lavoro devono essere sottoposte ad interventi di controllo periodici; le attrezzature di lavoro devono essere sottoposte ad interventi di controllo straordinari.

L'articolo 71, comma 9 impone che "i risultati dei controlli devono essere riportati per iscritto e, almeno quelli relativi agli ultimi tre anni, devono essere conservati e tenuti a disposizione degli organi di vigilanza". Il registro costituisce la memoria tecnica della macchina e deve documentare ogni intervento di controllo eseguito.

Un percorso parallelo riguarda le attrezzature elencate nell'Allegato VII del D.Lgs. 81/2008. Per questi equipaggiamenti, il comma 11 dell'articolo 71 prevede verifiche periodiche obbligatorie, da effettuarsi con la frequenza indicata nell'allegato stesso.

La presente procedura si applica all'attività di controllo e manutenzione delle attrezzature di lavoro in accordo con l'Art. 71 del D.Lgs. 81/2008, coprendo manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, controllo di sicurezza e verifiche periodiche.